I PAT – Prodotti Agroalimentari Tradizionali sono caratteristici di un territorio, forti di una produzione tradizionale locale, consolidata e costante e che meritano di trovare una valorizzazione sul mercato. Riguardano produzioni di nicchia, in aree geografiche limitate, caratterizzate da un’offerta tendenzialmente stagionale e che non hanno la capacità di entrare nei circuiti della grande distribuzione.
I PAT vengono istituiti ai sensi dell’ art. 8, comma 1 del D.lgs n.173 del 1998, il quale sancisce l’importanza della valorizzazione del patrimonio gastronomico e ne introduce la nozione per una tipologia di prodotto destinato alla dieta umana e strettamente condizionato da fattori come la tradizione, il territorio, le materie prime e le tecniche di produzione; la denominazione PAT, in altri termini, offre al consumatore garanzie in termini di tipicità del prodotto, legandone la produzione e lavorazione alle specifiche metodiche tradizionali. Nel 1999, il MiPAAF, con il DM n.350 del 08/09/99 ha emanato il Regolamento recante le norme per l’individuazione dei prodotti di cui all’art.8 del D.lgs n.173 del 1998 e ha delegato alle regioni il compito di istituire appositi elenchi regionali, limitandosi, pertanto, ad un’attività di solo controllo (mediante l’istituzione di un apposito elenco nazionale aggiornato annualmente con il contributo delle regioni).
Requisito fondamentale per un prodotto al fine di essere riconosciuto come Prodotto Agroalimentare tradizionale (PAT) è quella di essere ottenuto “con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni ”.
Strachìn Quàder della Valsassina